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"Un rifiuto a contrarre cosi' concepito, finalizzato a precludere a Sky l'accesso ad un servizio essenziale, quale quello della pubblicita' sulle televisioni commerciali in chiaro, al solo fine di ostacolarne l'ulteriore penetrazione sul mercato dei servizi a pagamento e squilibrare il relativo mercato a valle, al solo fine di avvantaggiare l'offerta Mediaset Premium, deve ritenersi espressione di un accordo anticoncorrenziale, con la societ... consociata titolare dell'offerta stessa, nel suo complesso contrario al precetto della correttezza professionale Questo uno dei passaggi della decisione con cui il Tribunale civile di Milano si e' espressa in un ricorso presentato da Sky contro Mediaset che sosteneva come la societa' per la raccolta pubblicitaria del gruppo di Cologno avesse rifiutato il passaggio di alcuni spot di Sky sulle reti del Biscione. In un altro passaggio il Tribunale sottolinea che "l'enorme potere di mercato che ne consegue in capo alla concessionaria di pubblicita' delle reti Mediaset le impone non solo l'obbligo pubblicistico di "praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari", ma anche di operare, nei rapporti con imprenditori concorrenti di proprie consociate, in modo da non utilizzarlo al solo fine di determinare ingiustificati squilibri concorrenziali. Invero, se condotte discriminatorie nei confronti di operatori commerciali di mercati a valle estranei alle attivita' del gruppo di appartenenza avrebbero rilevanza sotto un profilo pubblicistico valutabile dall' Agcom, un ingiustificato rifiuto che preclude l'accesso ad un servizio cosi' rilevante e non interamente surrogabile al solo fine di favorire concorrenzialmente una propria consociata, rappresenta un' ipotesi di boicottaggio". Ancora, spiega il giudice "le difficolta' a far conoscere ai potenziali clienti il pacchetto Sky, con le offerte aggiornate sia per contenuti che per costi, indotte dall' assenza della relativa pubblicita' sui canali Mediaset, puo' pregiudicare la conclusione di moltissimi contratti di abbonamento ed attrarre i consumatori verso la "concorrenza interna", senza possibilita' di effettuare una adeguata comparazione". Da qui la decisione del giudice che ha ritenuto che la condotta di Publitalia ' 80 "costituita dal pregiudiziale rifiuto ad accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie di Sky Italia al solo fine di avvantaggiare l'offerta Mediaset Premium sia espressione di un accordo anticoncorrenziale, con la societa' consociata titolare dell'offerta stessa, nel suo complesso contrario al precetto della correttezza professionale" e quindi "ne inibisce la prosecuzione". Fonte: BorsaItaliana Leggi altre notizie sullo stesso argomento: PUBBLICITA' SU DIGITALE TERRESTRE >>> MERCATO DIGITALE TERRESTRE >>> ANNUNCI DIGITALE TERRESTRE >>> |
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